Le procedure fallimentari implicano la cosiddetta "revocatoria fallimentare". Cioè la facoltà del curatore fallimentare di richiedere indietro immobili venduti e pagamenti già avvenuti.
L'articolo 39 del Testo Unico Bancario precisa: "Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento".
Pertanto, affinché l’ipoteca non sia più esposta al rischio di revocatoria fallimentare è necessario consolidare l’ipoteca rispettando due regole:
Una volta decorsi 11 giorni lavorativi l’iscrizione dell’ipoteca diventa efficace giuridicamente. È un atto stipulato dal notaio.
La maggior parte delle banche, in presenza di proprietari fallibili, si avvale dell'erogazione differita, ovvero rende disponibile la somma di mutuo almeno 10 giorni dopo la stipula dell’atto notarile.
Per "soggetti fallibili" si intendono quelle persone che, a causa della loro professione, potrebbero fallire, come: gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani medio-grandi.