Fideiussione

Da Creditedia, l'Enciclopedia del Credito.

La fideiussione è il negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. Questa nozione è prevista nell'art.1936 del codice civile. Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale, così il creditore potrà chiedere indifferentemente l'adempimento al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il beneficio di escussione.

Beneficio di escussione

In base a questa clausola, il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato e pretendere di far sottoporre ad espropriazione forzata i beni del debitore principale.

Natura accessoria della fideiussione

L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 codice civile stabiliscono:

  1. la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale;
  2. il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale;
  3. la fideiussione non può superare il valore del debito garantito e non può essere prestata a condizioni più onerose;
  4. Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'azione di regresso nei confronti degli altri.
strumenti
Strumenti personali