La fideiussione è il negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. Questa nozione è prevista nell'art.1936 del codice civile. Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale, così il creditore potrà chiedere indifferentemente l'adempimento al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il beneficio di escussione.
In base a questa clausola, il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato e pretendere di far sottoporre ad espropriazione forzata i beni del debitore principale.
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 codice civile stabiliscono: