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Il Franchising è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (Affiliante o Franchisor) e uno o più imprenditori (Affiliati o Franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale:
L'Affiliante concede all'Affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'Affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa Affiliante.
L'Affiliato si impegna a far proprie politica commerciale e immagine dell'Affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite.
Il franchising è disciplinato dalla legge 6 maggio 2004, n. 129, "Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale".
A fronte di questi impegni, il franchisee ha il vantaggio di:
Le agevolazioni previste per il franchising sono destinate a persone fisiche o società di nuova costituzione che intendono avviare un’attività imprenditoriale in franchising, rispettivamente in forma di ditta individuale o di società (sono escluse le società di fatto e le società aventi scopi mutualistici). Per presentare la domanda, i proponenti (il titolare, in caso di ditta individuale, o almeno la metà dei soci, che detenga una percentuale di quote di partecipazione pari almeno alla metà del capitale sociale, in caso di società) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- maggiore età alla data di presentazione della domanda
- non occupazione alla data di presentazione della domanda
- residenza nel territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
Le iniziative agevolabili mediante la formula dell’affiliazione in franchising possono riguardare:
- commercializzazione di beni
- fornitura di servizi.
Non sono agevolabili le attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. Non è fissato un limite massimo per gli investimenti. Le iniziative devono prevedere l’affiliazione con uno dei franchisor convenzionati con Invitalia. Il potenziale franchisee deve effettuare un’attenta e corretta scelta del marchio con il quale intende avviare l’iniziativa, anche tramite un contatto diretto con il franchisor. Tale scelta deve tener conto anche:
– della propria esperienza professionale
– delle proprie attitudini alla vendita
– della coerenza del proprio profilo con quello richiesto dal franchisor.
L’elenco dei franchisor convenzionati con Invitalia è disponibile su www.autoimpiego.invitalia.it L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all’estinzione del finanziamento agevolato. Per un analogo periodo di tempo deve essere mantenuta la localizzazione dell’iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati.
Le agevolazioni previste sono:
Le agevolazioni finanziarie sono concesse entro il limite comunitario “de minimis”.
L'entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell'ammontare degli investimenti e delle spese di gestione nonché delle caratteristiche del mutuo a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende richiedere. Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio che prevede che l'importo del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti non possa essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili.
Il mutuo è restituibile in 7 anni, con rate trimestrali costanti posticipate.
Le spese di investimento e di gestione considerate "ammissibili" ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni sono:
- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti
- beni immateriali a utilità pluriennale
- ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti
- materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo - utenze e canoni di locazione per immobili
- oneri finanziari
- prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati
La valutazione della domanda viene effettuata in due tappe.
La prima prevede le seguenti verifiche:
Superata tale fase, Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA mette in contatto proponente e Franchisor; quest'ultimo dovrà valutare se le caratteristiche del proponente sono corrispondenti al "profilo tipo" richiesto per la gestione del punto di vendita, secondo i propri standard di selezione e di esperienza, maturati attraverso la gestione della propria rete commerciale in Franchising
Si sottolinea che i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il regolare avvio dell’attività devono sussistere al momento della presentazione della domanda:
La seconda, che prende il via in caso di esito positivo del contatto di cui sopra, prevede:
Il "progetto di impresa", sottoscritto anche dal Franchisor, deve essere inviato dal Franchisee a Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA entro 60 giorni dalla conclusione della prima fase;
La mancata partecipazione al colloquio del proponente singolo - ovvero, nel caso di società, anche di uno soltanto dei soci - nelle date che verranno comunicate da Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA comporterà il rigetto della domanda.
L’iter istruttorio seguirà le norme della legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Per eventuali comunicazioni da parte del soggetto proponente in tale fase, dovranno essere utilizzati i modelli (Documenti inerenti l’iter di valutazione) presenti nella sezione Download.
L’intero procedimento di valutazione sarà concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, ovvero della documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123.
Alla valutazione della domanda e del relativo "progetto di impresa", fa seguito la Delibera di Ammissione o Non Ammissione alle agevolazioni.
In caso di esito positivo, il Franchisor ed il Franchisee procedono, entro 30 giorni dalla data di ammissione alle agevolazioni, alla stipula del contratto di Franchising, successivamente alla quale, il Franchisee stipulerà il Contratto di Concessione delle agevolazioni, che è l'atto formale che regolamenta i rapporti e i reciproci obblighi tra Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA e il beneficiario.
Guida ai finanziamenti per apertura di attività in franchising - Invitalia
Domanda di ammissione alle agevolazioni di Autoimpiego in Franchising