Mutuo ipotecario

Da Creditedia, l'Enciclopedia del Credito.

Un mutuo si definisce ipotecario quando la parte che presta il denaro, a garanzia della restituzione dello stesso, iscrive un’ipoteca su un bene di proprietà del mutuatario oppure di altro soggetto (terzo datore di ipoteca) disponibile a fornire tale garanzia.

Il mutuo ipotecario può essere disciplinato da particolari norme proprie delle operazioni di credito fondiario.

Indice

Mutuo fondiario

E’ un prestito che dà una banca a medio e lungo termine, a un certo interesse, a un cittadino che intende acquistare un immobile.Di solito il finanziamento non supera l’80% del valore dell’immobile offerto in garanzia.

Elementi del mutuo

  1. La durata, cioè il tempo entro il quale il prestito e gli interessi saranno restituiti per intero di solito hanno 10 anni di durata, più raramente 5 anni, 15 o 20.;
  2. il tasso di interesse, cioè il guadagno che la banca che fa sul prestito, espresso in percentuale annua e può essere fisso, variabile o misto;
  3. le scadenze delle rate, comprensivi di una quota capitale più gli interessi, in genere mensili o semestrali, più raramente trimestrali o annuali;
  4. le garanzie, la principale è l'ipoteca, le altre possono essere la fideiussione e il pegno che è una specie di ipoteca, posta però su un bene diverso da un immobile (garanzia sullo stipendio, su quadri, mobili, ecc..).

Come si stipula

Il mutuo è un atto pubblico e, come tale, deve essere stipulato alla presenza di un notaio il quale provvederà:

  1. a redigere il contratto;
  2. a trascriverlo nei pubblici registri;
  3. ad iscrivere l’ipoteca ed a verificare che tale iscrizione sia avvenuta regolarmente.

La forma dell’atto pubblico conferisce al mutuo il requisito di titolo esecutivo. Ciò significa che se il mutuatario non adempie alle proprie obbligazioni, il mutuante potrà rifarsi sul bene ipotecato (mettendolo in vendita) senza bisogno di ottenere una sentenza del giudice.

Differenza c’è tra mutuo fondiario e mutuo edilizio

Non esiste una diversità di tipo giuridico; nell’uso corrente di questi termini la differenza è solo di scopo: nel primo caso non è precisato, nel secondo si intende comunemente che il finanziamento è destinato alla costruzione (oppure a: ristrutturazione, ampliamento, ecc.) di immobili e si prevede che l’erogazione del finanziamento avvenga in più frazioni, man mano che le opere vengono realizzate.

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