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In pratica il pignoramento è una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto per sottrarre, alla garanzia del credito, i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti derivanti.
Il pignoramento avviene al termine di un iter giudiziario quando ci sono stati degl'insoluti da pagare e non vengono risolti in un lasso di tempo, che secondo i casi può essere più o meno lungo.
Il Tribunale nomina un Ufficiale Giudiziario che, tramite un’ingiunzione, inizia l’espropriazione dei beni del debitore.
L'ingiunzione deve contenere:
Oltre all’ingiunzione,viene redatto dall'ufficiale giudiziario un verbale, dal quale risulta la descrizione di tutte le cose pignorate, la stima del valore di realizzo dalla vendita dei beni, stabilito con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto scelto dall'ufficiale giudiziario.
Se il pignoramento riguarda beni mobili l'ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e alcune volte aiutato dalla forza pubblica, procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa. Sono preferiti, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di facile realizzazione.
Il danaro e oggetti preziosi prelevati vengono consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere del competente ufficio giudiziario, mentre gli altri beni vengono trasportati in un deposito pubblico oppure affidati ad uno specifico custode.
Si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nei registri degli immobili. Il contenuto della notifica è disciplinato dall’art.23 de T.U..
Insieme al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili in esso contenuti, quando è opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
A custodia dei beni viene normalmente nominato il debitore, ma su richiesta di un creditore il giudice ha facoltà di nominare un ‘persona diversa. Questo avviene comunque nel caso in cui il debitore non occupi l'immobile.
La finanziaria del 2005 –( legge 311- 04) ha equiparato gli stipendi dei dipendenti pubblici e privati, per entrambi è stata abolita la regola di impignorabilità tranne queste eccezioni:
art.514 del codice di procedura civile.
art. 491- 497 del codice di procedura civile.