Protesto

Da Creditedia, l'Enciclopedia del Credito.

Indice

Definizione

Il protesto tecnicamente è l’operazione mediante la quale si dichiara pubblicamente lo stato di insolvenza di un soggetto debitore nei confronti di un creditore.

Al verificarsi di un mancato pagamento di un titolo, quali assegni bancari, cambiali, tratte accettate o vaglia cambiari, ad una data specifica e certa, il titolo di credito viene consegnato dalla banca emittente ad un notaio o in alcuni casi ad un ufficiale giudiziario.

Quest’ultimo avendo preso in carico il titolo si reca presso la residenza o il domicilio del debitore per esigerne il pagamento. In caso di assenza dell’interessato o di fronte al rifiuto del pagamento del titolo da parte dello stesso, il titolo viene reso esecutivo.

L’identificazione del debitore avviene mediante nome, cognome, il luogo di nascita e la data di nascita.

Nel momento in cui il titolo di credito diviene esecutivo sarà consegnato alla banca, la quale lo girerà al creditore. A quest’ultimo saranno addebitate le spese per il protesto. A questo punto il creditore deciderà se proseguire con il precetto e il pignoramento dei beni del debitore, se quest’ultimo continua a manifestare la volontà di non pagare.

La pubblicazione del protesto

In che cosa consiste la pubblicazione del protesto

Il pubblico ufficiale, o il notaio, che ha levato il protesto nei confronti del debitore, deve iscrivere quest’ultimo in un registro con l’elenco di tutti i protestati di quel periodo e ogni fine o metà mese consegnare (mediante documentazione cartacea e informatica) il tutto al Presidente del Tribunale e al Presidente della Camera di Commercio.

Quest’ultimo provvederà alla pubblicazione dei protestati su un apposito registro chiamato Registro informatico dei protesti, che sarà visibile entro dieci giorni dall’avvenuta recenzione.

La pubblicazione dei protestati è utile a tutte le società di intermediazione creditizia o istituti bancari che intendono concedere prestiti personali o mutui a chiunque ne faccia richiesta. Tuttavia i dati inseriti nel registro dei protestati sono accessibili a tutti i cittadini tramite una visura negli uffici competenti.

Riferimenti legislativi

1. Le modalità di attuazione del Registro informatico dei protesti sono regolamentate dal Decreto Ministeriale n°316 del 9 agosto 2000, a norma dell’art. 3-bis del Decreto Legge del 18 settembre 1995 n°381, convertito dalla Legge del 15 novembre 1995 n°480.

2. La normativa per la Cancellazione del protesto è dettata dalla Legge n°235 del 18 agosto 2000

3. La Legge n°77 del 12 febbraio 1955 sostituisce la pubblicazione cartacea dell’Elenco dei Protestati Cambiari, nella pubblicazione attraverso il Registro dei Protestati cambiari , accessibile per via telematica su tutto il territorio nazionale.

Collegamenti esterni

Normativa Italiana in materia di protesti

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