Il "TFR", chiamato anche liquidazione o buonuscita, viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, qualunque sia la causa
Il TFR è stato introdotto dalla Legge 297 del 1982 e sostituito dall'articolo 2120 del Codice Civile.
E' prevista la possibilità, per il lavoratore, di ottenere anticipazioni (entro il limite del 70% del maturato, salvo pattuizioni di maggior favore). L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro a condizione che il dipendente abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
Il calcolo del TFR non viene effettuato su tutte le voci dello stipendio ma unicamente su tutti i compensi a carattere continuativo, come lo stipendio base e le indennità di funzione.
Il calcolo del TFR, per le somme accantonate fino al 31,12.2000, segue la seguente procedura:
-si calcola, per ogni anno di lavoro, un'importo pari alla retribuzione totale annua diviso 13,5. La quota destinata al TFR è quindi del 7,41% della retribuzione (precisamente il 6,91% corrisposto all’ex dipendente più lo 0,50% da destinarsi all'INPS come contributo pensionistico);
-si sommano le precedenti quote annuali;
-le somme accantonate annualmente vengono rivalutate il 31 dicembre di ogni anno al tasso di 1,5% fisso e l'altro variabile corrispondente allo 0,75% dell'aumento del' indice istat.
Il decreto legislativo fissa la tassazione dell'11% sulle quote accantonate per il calcolo TFR dal primo gennaio 2001.
Al momento della liquidazione si tiene conto dell'importo del TFR lordo totale maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro, compresa la rivalutazione e si detraggono eventuali anticipazioni di TFR percepite negli anni precedenti.
Il calcolo dell'imposta sulla liquidazione non segue la tassazione ordinaria ma una procedura di tassazione separata ( è calcolata in base all' aliquota media degli ultimi 5 anni precedenti la liquidazione).